NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025

 

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI 2025

LE NOVITA’ PER LA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Norma UNI 11900:2023, Norma 11560:2022, Formazione Firenze, Accordo Stato Regione 2016, Sistemi Anticaduta, Formazione, Certificazione, Laboratorio, Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, Toscana, Installatore sistemi Anticaduta, Ispettore, Posatore, Formazione Generale, Rischio Alto, Rischio Medio, Rischio basso, Corso di formazione, Antincendio, Preposto, Dirigente, A100, A100srl, CSP, CSE, Parapetti, Scale, Cerchio

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 17/04/2025 ha sancito l’Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008. (Rep. atti n. 59/CSR).

L’Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025, data di entrata in vigore e dalla quale decorrono i 12 mesi del periodo transitorio di adeguamento. 

Il Nuovo Accordo sulla Formazione accorpa tutti i precedenti Accordi Stato-Regioni, quindi:

  • Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 221/CSR) sulla formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti;
  • Accordo del 21 dicembre 2011 (Rep. 223/CSR) sulla formazione del Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (DL SPP);
  • Accordo del 22 febbraio 2012 (Rep. 53/CSR) sulla formazione degli operatori di alcune Attrezzature di Lavoro;
  • Accordo del 7 luglio 2016 (Rep. 128/CSR) sulla formazione del RSPP e dell’ASPP;

ed abroga l’Accordo del 25 luglio 2012 (Rep. 153/CSR) recante l’adeguamento e le linee applicative degli Accordi del 21/12/2011.

Inoltre il Nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza, provvede:

  • all’aggiornamento dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 ai sensi dell’art. 98, comma 3 “Corso di Formazione per i Coordinatori per la Progettazione e per l’esecuzione dei Lavori”;
  • all’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione per tutti i soggetti per i quali è previsto l’obbligo formativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente accordo ivi compresi i lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, secondo quanto previsto dall’articolo 2 del DPR n. 177 del 14 settembre 2011;
  • all’individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in fondo alla pagina è possibile scaricare e visionare direttamente sia la Gazzetta Ufficiale che il testo integrale dell’Accordo.

Soggetti Formatori

L’Accordo della Conferenza Stato-Regioni per la Formazione individua tre categorie di Soggetti Formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento, incluso seminari e convegni, e stabilisce che per ogni evento formativo deve essere identificato un unico Soggetto Formatore Responsabile.

Soggetti Formatori:

  1. Soggetti Istituzionali (es. Ministeri, Università, Ordini e Collegi professionali etc)
  2. Soggetti Accreditati (es. Agenzie formative accreditate in conformità ai modelli regionali)
  3. Altri Soggetti (es. fondi interprofessionali, Organismi Paritetici, Associazioni Sindacali Datoriali)

Per quanto riguarda i Soggetti Formatori Accreditati il nuovo Accordo introduce la necessità che i soggetti formatori accreditati abbiano maturato un’esperienza almeno triennale di formazione su salute e sicurezza sul lavoro opportunamente documentata, pur consentendo una deroga, per erogare i corsi di formazione lavoratori, preposti e dirigenti, corsi per i quali è sufficiente il solo requisito dell’accreditamento regionale.

Per quanto riguarda i gli Altri Soggetti Formatori il nuovo Accordo definisce formatori:

  • i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
  • gli Organismi Paritetici così come individuati dal comma 1 dell’art. 51 del d.lgs. n. 81/2008 e inseriti nel repertorio previsto dal comma 1 bis del medesimo articolo;
  • le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, inserite nell’elenco/repertorio di cui al punto 1 del presente accordo e individuate attraverso una valutazione complessiva dei criteri di seguito riportati:
    • la presenza di sedi in almeno la metà delle province del territorio nazionale, distribuite tra nord, centro, sud e isole;
    • la consistenza numerica degli iscritti al singolo sindacato;
    • il numero complessivo dei CCNL sottoscritti, con esclusione di quelli sottoscritti per mera adesione.

A100 è CFPT Conflavoro PMI – Centro di Formazione Paritetico Territoriale per la Sicurezza sul Lavoro accreditato presso Unasf-Conflavoro, per la promozione e il proselitismo di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. 81/2008 s.m.i. per conto del soggetto formatore nazionale, Conflavoro PMI, operante opelegis ex art.. 32, comma 2, D.Lgs. 81/08 s.m.i. e dell’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.

Conflavoro PMI è un’Associazione Sindacale dei Datori di Lavoro di rappresentanza di tutti i settori e comparti lavorativi a livello nazionale, comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale.

Soggetto Formatore e Docente, in ambito formativo rappresentano due soggetti distinti.

il Soggetto Formatore è l’ente o l’organizzazione che pianifica, organizza e gestisce il corso di formazione, garantendone la conformità normativa e la qualità, ha la titolarità al rilascio degli attestati ed individua e seleziona i docenti idonei per quell’evento formativo. Per i corsi di formazione e aggiornamento secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025, i soggetti formatori sono quelli individuati al punto 1 parte I dell’Accordo stesso.

Il Docente (o Formatore) è il professionista che eroga la formazione, ovvero colui che tiene le lezioni e trasmette i contenuti formativi. Deve essere in possesso di competenze specifiche e di una adeguata preparazione ed esperienza in materia di sicurezza sul lavoro. Per i corsi di formazione e aggiornamento secondo l’Accordo Stato-Regioni 2025, i docenti devono possedere i requisiti individuati al punto 2 parte I dell’Accordo stesso.

In sostanza, il soggetto formatore è responsabile dell’aspetto gestionale e organizzativo, mentre il docente, ovvero chi svolge il corso, si concentra sull’aspetto didattico. 

Posso coincidere? Generalmente Soggetto Formatore e Docente non possono coincidere perché difficilmente un soggetto fisico potrà possedere tutti i requisiti previsti per il Soggetto Formatore, l’unica eccezione si presenta quando il Datore di Lavoro organizza la formazione sulla sicurezza rivolta ai propri dipendenti, preposti o dirigenti, fattispecie che resta possibile nei limiti delle disposizioni dell’Accordo.

Per ciascun corso, il Soggetto Formatore è tenuto a predisporre il Progetto Formativo rispondente ai requisiti di conformità, coerenza, pertinenza ed efficacia, secondo quanto previsto nell’Accordo.

Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:

  • le specifiche del percorso formativo, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico: gli obiettivi e risultati attesi; l’articolazione oraria delle unità didattiche; i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica;
  • le specifiche di realizzazione (modalità di sviluppo dell’azione formativa in termini metodologici e strumentali): la strategia formativa e le metodologie didattiche; il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto; le azioni di tutoraggio;
  • le specifiche per il controllo e la verifica: le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento); le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell’apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali).

Per quanto concerne il numero di discenti, il Nuovo Accordo Stato-Regioni prevede:

  • un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 30 discenti (nel precedente accordo il numero massimo era 35). Il presente limite non trova applicazione per i corsi erogati in modalità e-learning;
  • per le attività formative pratiche un rapporto docente/discente non superiore di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 discenti), lasciando invariata la proporzione prevista dall’Accordo 22/02/2012.

Per ciascun corso, il Soggetto Formatore deve, inoltre:

  • tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
  • verificare, ai fini dell’ammissione alla verifica finale dell’apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
  • predisporre il verbale della verifica finale;
  • predisporre l’attestato di formazione (che avrà validità su tutto il territorio nazionale).

Il Verbale delle Verifiche Finali costituisce un ulteriore novità di questo Accordo Stato-Regioni, deve essere predisposto per ogni corso di formazione o aggiornamento e archiviato, su supporto cartaceo o digitale. L’Accordo ne definisce i contenuti minimi:

  • dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;
  • dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);
  • elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;
  • luogo e data della verifica finale;
  • sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;
  • esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.

Ai partecipanti ai corsi di formazione ed aggiornamento, che abbiano regolarmente frequentato il corso (frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione) e superato la verifica finale dell’apprendimento, deve essere rilasciato dal Soggetto Formatore un attestatounico per ciascun corso – e contenente i seguenti elementi minimi:

  • denominazione del soggetto formatore;
  • dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
  • tipologia di corso con rifermento normativo e durata;
  • modalità di erogazione del corso;
  • firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati
  • preferibilmente in formato digitale;
  • data e luogo.

Gli attestati rilasciati ai sensi del Nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 hanno validità su tutto il territorio nazionale.

Per ogni corso di formazione e aggiornamento, il soggetto formatore provvede alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata, presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni e deve contenere:

  • dati anagrafici dei partecipanti;
  • registro presenze dei partecipanti con firme;
  • elenco dei docenti con firme;
  • progetto formativo e programma del corso;
  • verbale di verifica finale.

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 introduce una serie di novità per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni.

Il monitoraggio si basa sulla valutazione di tre livelli:

  • valutazione del gradimento, quindi della qualità percepita dall’utente;
  • valutazione degli apprendimenti;
  • valutazione dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione.

La Valutazione del Gradimento è una modalità di rilevazione della soddisfazione dell’utente in relazione ai fattori che caratterizzano la qualità formativa in termini di:

  • qualità didattica (competenza dei docenti, adeguatezza delle metodologie e dei materiali didattici, adeguatezza dei contenuti, ecc.);
  • qualità organizzativa (logistica e servizi, modalità di erogazione, accessibilità, accoglienza, assistenza, ecc.);
  • utilità percepita (trasferibilità a livello lavorativo, rispondenza alle aspettative formative, adeguatezza degli argomenti trattati).

La Valutazione dell’Apprendimento rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi al termine del corso. Le verifiche di apprendimento possono essere realizzate attraverso test, colloqui, simulazioni e/o prove pratiche secondo quando stabilito dall’Accordo per ogni specifico corso di formazione.  

In particolare per quanto riguarda i test di apprendimento finale dei corsi di formazione, l’Accordo prevede un numero minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative ed una sola corretta, e stabilisce che il discente fornisca almeno il 70% delle risposte corrette per poter considerare la prova superata.

In caso di corso di aggiornamento il numero di domande previste per i test di apprendimento finale è ridotto ad almeno 10 domande, sempre con almeno tre risposte alternative ed una sola corretta, e prevede sempre almeno il 70% di risposte corrette per il superamento della prova scritta.

La Valutazione dell’Efficacia della Formazione durante lo Svolgimento della Prestazione, parte integrante del processo formativo e realizzata a cura del Datore di Lavoro, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale. La valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.

Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l’applicazione al lavoro di:

  • conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l’intervento formativo;
  • comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.

Al fine di verificare l’efficacia dell’attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all’art.37 comma 2 lett. b) del D.lgs. 81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP può utilizzare una delle seguenti modalità:

  • Analisi infortunistica aziendale.
  • Questionari da somministrare al personale.
  • Check list di valutazione.

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 prevede inoltre la Verifica della Conoscenza della Lingua Italiana:

  • Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo, nel nostro caso lingua italiana.
  • Nei confronti dei lavoratori stranieri i corsi dovranno essere realizzati previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare e con modalità che assicurino la comprensione dei contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore interculturale o di un traduttore.

La formazione generale e la formazione specifica del Lavoratore rimangono sostanzialmente invariate sia per quanto riguarda gli obiettivi che i contenuti e la durata dei corsi previsti.

Restano quindi confermate almeno 4 ore di formazione generale da associare a:

  • 4 ore di formazione specifica per i lavoratori che operano in azienda a rischio basso;
  • 8 ore di formazione specifica per i lavoratori che operano in azienda a rischio medio;
  • 12 ore di formazione specifica per i lavoratori che operano in azienda a rischio alto;

Le classi di rischio vengono identificate in base al codice Ateco 2007 a cui appartiene l’azienda (vedi classificazione Codici Ateco scaricabile al link sottostante).

Per quanto concerne l’aggiornamento rimane invariata la periodicità di 5 anni ed una durata di almeno 6 ore di corso.

La formazione, aggiuntiva rispetto alla generale ed alla specifica, rivolta alla figura del Preposto prevede un corso della durata minima di 12 ore (contro le 8 ore della precedente formulazione) ed una frequenza dell’aggiornamento biennale (decadono i 5 anni) a sottolineare l’importanza del ruolo del Preposto, figura chiave nella gestione e organizzazione della sicurezza e nella valutazione delle situazioni di rischio.

La formazione per Dirigenti viene rimodulata: il corso di formazione passa da una durata minima di 16 ore a 12 ore, ma viene previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore per i dirigenti di imprese affidatarie nei cantieri temporanei e mobili, “modulo cantieri”. Per l’aggiornamento resta tutto invariato, minimo 6 ore di formazione in aggiornamento ogni 5 anni.

La principale novità per le figure sopra richiamate è il corso di formazione sulla sicurezza per Datori di Lavoro, della durata di almeno 16 ore e suddiviso in due moduli:

  • modulo giuridico normativo
  • modulo di organizzazione e gestione della SSL

anche in questo caso è previsto un modulo aggiuntivo della durata minima di 6 ore, “modulo cantieri” che prevede: Compiti specifici del datore di lavoro dell’impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili.

I Datori di Lavoro dovranno quindi adeguarsi, frequentando un corso di formazione della durata di 16 o 22 ore entro 2 anni dall’entrata in vigore del Nuovo Accordo Stato-Regioni.

Come nel caso del Preposto e del Dirigente, è previsto un aggiornamento periodico ogni 5 anni della durata minima di 6 ore.

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni definisce le caratteristiche in termini di durata, contenuti e requisiti dei docenti relativamente alla Formazione dei Lavoratori operanti in Ambienti Sospetti di Inquinamento o Confinati (DPR n. 177/2011).

Il Corso di formazione ha i seguenti obiettivi:

  • illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
  • illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
  • far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;
  • illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso.

Il Corso di formazione ha la durata minima di 12 ore, articolate in due moduli:

  • modulo giuridico-tecnico, durata minima di 4 ore, che illustra le misure di prevenzione e protezione e i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato;
  • modulo pratico, durata minima di 8 ore, volto ad acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi presenti negli ambienti confinati (DPI, respiratori, rilevatori di gas…).

Per l’aggiornamento si prevede una periodicità quinquennale. L’aggiornamento deve essere svolto, come auspicabile vista la particolarità e l’importanza degli argomenti trattati, esclusivamente in presenza e deve avere una durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni aggiorna le disposizioni per quanto attiene la Formazione specifica per l’Abilitazione degli Operatori per le Attrezzature di Lavoro di cui all’art. 73 D.L.gs. 81/08, introduce alcune nuove attrezzature nell’elenco di quelle che prevedono una specifica abilitazione degli operatori per la conduzione e stabilisce i limiti di adeguamento all’Accordo.

Di seguito l’elenco completo delle attrezzature previste:

  • piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • gru per autocarro
  • gru a torre
  • carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
  • gru mobili
  • trattori agricoli o forestali
  • escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
  • pompe per calcestruzzo
  • macchina agricola raccoglifrutta (comunemente detta carro raccoglifrutta CRF)
  • caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)
  • carriponte.

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni ribadisce che l’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di formazione, informazione e addestramento previsti dal Titolo III del Dlgs 81/08 e specifica inoltre che i corsi di formazione per macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo.

Per quanto attiene l’aggiornamento è prevista una formazione esclusivamente in presenza della durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

Per quanto riguarda le figure di Responsabile e di Addetto al Sistema di Prevenzione e Protezione non si rilevano particolari stravolgimenti rispetto alla precedente formulazione dell’Accordo Stato-Regioni.

Resta invariata la struttura con i 3 moduli, quindi A e B validi per tutte le figure e C necessario per i Responsabili SPP, ma vengono apportate delle modifiche alle unità didattiche richiamate nell’Accordo.

Restano inoltre invariate la periodicità quinquennale dell’aggiornamento ed il numero di ore previste per le due figure Responsabile ed Addetto: 40 ore minime per RSPP e 20 ore minime per ASPP.

Per quanto riguarda la formazione dei Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione, il Nuovo Accordo Stato-Regioni non apporta significative modifiche alla durata o ai contenuti minimi del corso di formazione e lascia invariate anche le minimo 40 ora quinquennali per l’aggiornamento previsto per queste figure specifiche, tuttavia aggiorna e sostituisce i requisiti della formazione previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/08.

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni precisa inoltre che: “L’assenza, nei limiti di 10 anni, della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell’aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata. Gli RSPP, gli ASPP e i Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione, per poter esercitare la propria funzione, trascorsi i cinque anni dalla prima abilitazione, devono poter dimostrare, all’atto dell’affidamento dell’incarico, che nel quinquennio antecedente all’affidamento dell’incarico hanno partecipato a corsi di aggiornamento per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto”.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA LAVORATORI, PREPOSTI, DIRIGENTI E DATORI DI LAVORO

LAVORATORI: Per i lavoratori sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

PREPOSTI: Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale. L’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell’accordo ASR 2025, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’accordo ASR 2025.

DIRIGENTI: Per i dirigenti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale.

DATORI DI LAVORO: Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, dell’accordo ASR 2025 in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo ASR 2025. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo ASR 2025, i cui contenuti siano conformi al suddetto Accordo sono riconosciuti. L’aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui al DPR 177/2011, il corso di formazione di cui alla parte II, punto 7, dell’accordo ASR 2025 deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo ASR 2025. I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo ASR 2025, i cui contenuti siano conformi al suddetto accordo sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nell’accordo ASR 2025. I corsi di formazione di cui alla parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11 (macchine agricole raccogli frutta, caricatori per la movimentazione di materiali, carroponti) dell’accordo ASR 2025 devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo ASR 2025. I corsi di formazione inerenti ai operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore dell’accordo ASR 2025, i cui contenuti siano conformi al suddetto, sono riconosciuti. L’ aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell’attestato.

Per “accordo ASR 2025” si intende: L’Accordo Stato-Regioni sulla Formazione in materia di Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 119 del 24 maggio 2025.

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